(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo i diritti fondamentali della persona secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, nel rispetto della Costituzione, dello statuto regionale, delle norme nazionali, delle convenzioni internazionali ed europee, intende realizzare l'accoglienza solidale e l'integrazione delle persone migranti presenti sul territorio, orientando la legislazione ai principi di uguaglianza e pari opportunita' e rimuovendo gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei migranti. 2. In particolare la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in base allo Statuto, ai sensi dell' art. 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni, contribuisce all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, dalla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203, e dall'insieme della normativa europea in materia di condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea. 3. Con la presente legge la Regione intende garantire la parita' di accesso ai servizi, la parita' di genere e l'effettivo esercizio dei diritti. 4. In particolare gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ai seguenti obiettivi: a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e l'effettiva attuazione del diritto di asilo; b) la realizzazione di una societa' plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni delle persone straniere immigrate e, contestualmente, il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi; c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalita' condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del welfare e dello sviluppo locale; d) la promozione della partecipazione delle persone straniere immigrate alla vita pubblica in attuazione della disciplina statale e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della societa' e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa; e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalita', di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali, in particolare, le donne e i minori; f) la realizzazione di efficaci canali di informazione per assicurare alle persone straniere immigrate l'informazione sui diritti e doveri previsti dalla legislazione italiana, per garantire attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano ed europeo; g) la tutela della parita' di genere; h) la tutela dei minori stranieri con particolare attenzione per quelli non accompagnati; i) la promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di persone straniere immigrate per il loro rientro nei Paesi di origine; j) la realizzazione di un efficace sistema di monitoraggio del fenomeno migratorio nel territorio regionale al fine di acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge.