(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
            Friuli-Venezia Giulia dell'11 dicembre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1.  La  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  riconoscendo  i   diritti
fondamentali della persona secondo i principi  del  pluralismo  delle
culture, del reciproco rispetto e  dell'integrazione  partecipe,  nel
rispetto della Costituzione, dello  statuto  regionale,  delle  norme
nazionali,  delle  convenzioni  internazionali  ed  europee,  intende
realizzare l'accoglienza  solidale  e  l'integrazione  delle  persone
migranti presenti  sul  territorio,  orientando  la  legislazione  ai
principi di uguaglianza e pari opportunita' e rimuovendo gli ostacoli
che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da  parte
dei migranti. 
  2.  In  particolare  la  Regione,  nell'esercizio   delle   proprie
competenze in base allo  Statuto,  ai  sensi  dell'  art.  117  della
Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), e successive  modifiche  e
integrazioni, contribuisce all'attuazione dei principi espressi dalla
Dichiarazione fondamentale dei  diritti  dell'uomo  del  10  dicembre
1948, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New  York
il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176,
dal Trattato sull'Unione  europea,  dal  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea con particolare attenzione alla Carta dei diritti
fondamentali  dell'Unione  europea,  dalla  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo  status
di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n.  722,  dalla
Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli  stranieri  alla
vita pubblica a livello locale, adottata  dal  Consiglio  d'Europa  e
ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203,  e  dall'insieme  della
normativa europea in materia di condizione  giuridica  dei  cittadini
non appartenenti all'Unione europea. 
  3. Con la presente legge la Regione intende garantire la parita' di
accesso ai servizi, la parita' di genere e l'effettivo esercizio  dei
diritti. 
  4. In particolare gli interventi previsti dalla presente legge sono
finalizzati ai seguenti obiettivi: 
    a) la realizzazione del primato della  persona  indipendentemente
dalla cittadinanza,  attraverso  l'effettivo  il  riconoscimento  dei
diritti  inviolabili  della  persona  e  l'effettiva  attuazione  del
diritto di asilo; 
    b) la realizzazione di una societa'  plurale  e  coesa,  tale  da
favorire  la  valorizzazione  delle  culture  di  origine   e   delle
tradizioni delle persone straniere immigrate e,  contestualmente,  il
rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della  coesione
sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine  di
garantire il rispetto dei diritti di  ciascuno  e  l'adempimento  dei
doveri individuali e collettivi; 
    c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca  modalita'
condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche  in
relazione al sistema del welfare e dello sviluppo locale; 
    d) la promozione della  partecipazione  delle  persone  straniere
immigrate alla vita pubblica in attuazione della disciplina statale e
la  valorizzazione  dei   rapporti   interculturali   come   elementi
fondamentali per la crescita della societa' e per  la  riduzione  dei
processi di isolamento e di chiusura comunicativa; 
    e)  il   contrasto   dei   fenomeni   di   razzismo,   xenofobia,
discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione
sociale  e  al  superamento  delle  condizioni  di  marginalita',  di
sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente
vulnerabili, quali, in particolare, le donne e i minori; 
    f) la  realizzazione  di  efficaci  canali  di  informazione  per
assicurare  alle  persone  straniere  immigrate  l'informazione   sui
diritti e doveri previsti dalla legislazione italiana, per  garantire
attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza
e l'efficace utilizzo  degli  strumenti  di  tutela  legale  previsti
dall'ordinamento italiano ed europeo; 
    g) la tutela della parita' di genere; 
    h) la tutela dei minori stranieri con particolare attenzione  per
quelli non accompagnati; 
    i) la promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento  del
legame con il Paese di provenienza e  con  le  famiglie  di  origine,
favorendo, in particolare, i progetti di persone straniere  immigrate
per il loro rientro nei Paesi di origine; 
    j) la realizzazione di un efficace sistema  di  monitoraggio  del
fenomeno migratorio nel territorio regionale  al  fine  di  acquisire
elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle
materie oggetto della presente legge.